IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le indicazioni formulate dall'apposita commissione di esperti, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: Acquisiti i pareri espressi dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di poter recepire le proposte emendative formulate nel suddetto parere, al quale ci si e' conformati ad eccezione che per le modifiche non conformi ai principi e criteri direttivi previsti dalla citata legge n. 276 del 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali; EMANA il seguente decreto legislativo; Art. 1. 1. La tabella dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica e' stabilita secondo quanto previsto dall'allegato 1.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo vigente dell'art. 7 della legge n. 276/1993 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e' riportato in nota all'art. 3. - L'art. 14 della legge n.400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione siano emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione nel preambolo della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.