IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Viste  le  indicazioni  formulate  dall'apposita   commissione   di
esperti, nominata dai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica: 
  Acquisiti i pareri espressi dai  consigli  regionali  e  da  quelli
delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 1993; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di poter recepire le  proposte  emendative  formulate  nel
suddetto parere, al quale ci si e' conformati ad eccezione che per le
modifiche non conformi ai principi e criteri direttivi previsti dalla
citata legge n. 276 del 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  le
riforme elettorali e istituzionali; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo; 
 
                               Art. 1. 
 
  1. La tabella dei collegi uninominali  per  l'elezione  del  Senato
della Repubblica e' stabilita secondo quanto  previsto  dall'allegato
1. 
 
NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  quinto   comma,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
             - Il testo vigente dell'art. 7 della legge  n.  276/1993
          (Norme  per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica) e'
          riportato in nota all'art. 3.
             -  L'art.  14   della   legge   n.400/1988   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede   che   i   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  siano  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con l'indicazione nel preambolo della legge di delegazione,
          della deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e  degli
          altri  adempimenti  del procedimento prescritti dalla legge
          di delegazione.